Legge 1414/1964
Art. 19 — Gli ufficiali sono trasferiti nel rispettivo servizio, tecnico con l'anzianita' posseduta nel ruolo di proven…
Art. 19. Gli ufficiali sono trasferiti nel rispettivo servizio, tecnico con l'anzianita' posseduta nel ruolo di provenienza salvo che per i capitani questa non sia anteriore di piu' di quattro anni alla data di trasferimento, nel quale caso viene loro attribuita anzianita' anteriore di quattro anni alla detta data e la maggiore anzianita' nel ruolo di provenienza determina la precedenza nella iscrizione in ruolo rispetto ai capitani trasferiti in pari data nello stesso servizio tecnico. Ferma la norma di cui al comma precedente, a parita' di anzianita' assoluta, l'anzianita' relativa degli ufficiali trasferiti nei servizi tecnici e' determinata in base alla graduatoria di merito compilata al termine del corso superiore tecnico.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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