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Legge 1168/1961

Art. 17 — Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri che dia scarso rendimento e' dispensato dal servizio continua…

ELI /it/legge/1961/10/18/1168/art/17parte di Legge 1168/1961
Art. 17. Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri che dia scarso rendimento e' dispensato dal servizio continuativo ed e' collocato in congedo. Il provvedimento e' adottato in seguito a proposta delle autorita' gerarchiche da cui il militare dipende e previo parere delle autorita' competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento.

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