Legge 1168/1961
Art. 16 — Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri che ha compiuto venti anni di servizio effettivo puo', a doma…
Art. 16. Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri che ha compiuto venti anni di servizio effettivo puo', a domanda, cessare dal servizio continuativo con diritto al normale trattamento di quiescenza. Il militare che non abbia raggiunto il periodo di servizio anzidetto puo' egualmente cessare, a domanda, dal servizio continuativo, ma non consegue alcun trattamento di quiescenza. Il comandante generale dell'Arma ha facolta' di non accogliere la domanda, per motivi penali o disciplinari o ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio. Il militare che cessa dal servizio continuativo a domanda e' collocato in congedo. L'applicazione del presente articolo e' sospesa in tempo di guerra.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art.2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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