Legge 1168/1961
Art. 12 — Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri cessa dal servizio continuativo al compimento del cinquantadu…
Art. 12. Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri cessa dal servizio continuativo al compimento del cinquantaduesimo anno di eta' se appuntato e del quarantottesimo anno di eta' se carabiniere scelto o carabiniere. Anche prima del raggiungimento del limite di eta' il personale di cui al comma precedente puo' cessare dal servizio continuativo per una delle seguenti cause: a) infermita'; b) domanda; c) scarso rendimento; d) inosservanza delle disposizioni sul matrimonio dei militari; e) nomina all'impiego civile; f) perdita del grado. Il provvedimento di cessazione dal servizio continuativo e' adottato: con determinazione ministeriale, per i casi di cui alle lettere c), d) e f); con determinazione del comandante generale dell'Arma, per gli altri casi.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art.2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvediemento.
↑ Tutti gli articoli di Legge 1168/1961 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.