Legge 1168/1961
Art. 11 — Al militare di truppa dell'Arma dei carabinieri, durante la sospensione dal servizio, compete la meta' della …
Art. 11. Al militare di truppa dell'Arma dei carabinieri, durante la sospensione dal servizio, compete la meta' della paga e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso in sospensione dal servizio e' computato per meta'.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art.2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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