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Legge 512/1961

Art. 97 — Per le pensioni privilegiate ordinarie e di guerra al cappellani militari, si applicano le disposizioni in vi…

ELI /it/legge/1961/06/01/512/art/97parte di Legge 512/1961
Art. 97. Per le pensioni privilegiate ordinarie e di guerra al cappellani militari, si applicano le disposizioni in vigore per gli ufficiali dell'Esercito, secondo il grado di assimilazione.

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