Legge 512/1961
Art. 96 — Per le pensioni normali ai cappellani militari di complemento e della riserva, si applicano le disposizioni d…
Art. 96. Per le pensioni normali ai cappellani militari di complemento e della riserva, si applicano le disposizioni del regio decreto-legge 30 dicembre 1937, n. 2411, convertito in legge con la legge 17 maggio 1938, n. 886, e successive modificazioni.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art.2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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