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Legge 512/1961

Art. 9 — Ancor prima del compimento dei limiti di eta' previsti dall'articolo precedente ed indipendentemente dalla du…

ELI /it/legge/1961/06/01/512/art/9parte di Legge 512/1961
Art. 9. Ancor prima del compimento dei limiti di eta' previsti dall'articolo precedente ed indipendentemente dalla durata del servizio prestato, l'Ordinario militare, il Vicario generale militare e gli ispettori possono essere sollevati dall'ufficio d'autorita', previa intesa, con la superiore autorita' ecclesiastica.

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