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Legge 512/1961

Art. 10 — L'Ordinario militare, il Vicario generale militare e gli ispettori che cessano dall'ufficio per eta' o d'auto…

ELI /it/legge/1961/06/01/512/art/10parte di Legge 512/1961
Art. 10. L'Ordinario militare, il Vicario generale militare e gli ispettori che cessano dall'ufficio per eta' o d'autorita' hanno diritto al trattamento di quiescenza previsto dall'articolo 47.

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