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Legge 512/1961

Art. 7 — La formula del giuramento del Vicario generale militare e degli ispettori e' la seguente: "Davanti a Dio e su…

ELI /it/legge/1961/06/01/512/art/7parte di Legge 512/1961
Art. 7. La formula del giuramento del Vicario generale militare e degli ispettori e' la seguente: "Davanti a Dio e sui Santi Vangeli, io giuro e prometto fedelta' allo Stato italiano. Io giuro e prometto di rispettare e di far rispettare da ogni cappellano militare il Capo dello Stato italiano e il Governo stabilito secondo le leggi costituzionali dello Stato. Io giuro e prometto inoltre che non partecipero' ad alcun accordo, ne' assistero' ad alcun consiglio che possa recar danno allo Stato italiano e all'ordine pubblico, e che non permettero' ad alcun cappellano militare simili partecipazioni. Preoccupandomi del bene e dell'interesse dello Stato italiano, cerchero' di evitare ogni danno che possa minacciarlo".

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