Legge 512/1961
Art. 6 — La formula del giuramento dell'Ordinario militare e' la seguente: "Davanti a Dio e sui Santi Vangeli, io giur…
Art. 6. La formula del giuramento dell'Ordinario militare e' la seguente: "Davanti a Dio e sui Santi Vangeli, io giuro e prometto, siccome si conviene a un Vescovo, fedelta' allo Stato italiano. Io giuro e prometto di rispettare e di far rispettare dal mio clero il Capo dello Stato italiano e il Governo stabilito secondo leggi costituzionali dello Stato. "Io giuro e prometto inoltre che non partecipero' ad alcun accordo, ne' assistero' ad alcun consiglio che possa recar danno allo Stato italiano e all'ordine pubblico, e che non permettero' al mio clero simili partecipazioni.Preoccupandomi del bene e dell'interesse dello Stato italiano, cerchero' di evitare ogni danno che possa minacciarlo" .
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art.2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Legge 512/1961 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.