Legge 512/1961
Art. 40 — La disponibilita' e' la posizione del cappellano militare esonerato temporaneamente dal servizio effettivo pe…
Art. 40. La disponibilita' e' la posizione del cappellano militare esonerato temporaneamente dal servizio effettivo per riduzione del ruolo organico. Verificandosi una riduzione di organici, sono designati dall'Ordinario militare i cappellani militari da collocare in disponibilita'. La disponibilita' non puo' durare piu' di due anni. Al cappellano militare in disponibilita' competono i quattro quinti dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art.2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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