Legge 512/1961
Art. 39 — I collocamenti in aspettativa, le proroghe, i trasferimenti da una ad altra aspettativa e i richiami in servi…
Art. 39. I collocamenti in aspettativa, le proroghe, i trasferimenti da una ad altra aspettativa e i richiami in servizio effettivo sono disposti con decreto ministeriale.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art.2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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