Legge 512/1961
Art. 16 — Lo stato giuridico dei cappellani militari e' costituito dal loro stato di sacerdoti cattolici e dal compless…
Art. 16. Lo stato giuridico dei cappellani militari e' costituito dal loro stato di sacerdoti cattolici e dal complesso dei doveri e diritti inerenti al grado di cappellano militare, secondo le disposizioni della presente legge.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art.2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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