Legge 512/1961
Art. 15 — L'ordinamento gerarchico dei cappellani militari e' costituito dai seguenti gradi: primo cappellano-militare …
Art. 15. L'ordinamento gerarchico dei cappellani militari e' costituito dai seguenti gradi: primo cappellano-militare capo, assimilato di rango al grado di maggiore; cappellano militare capo, assimilato di rango al grado di capitano; cappellano militare addetto, assimilato di rango al grado di tenente.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 490/12 — Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiautoritativoha disposto (con l'art. 69, comma 7) la modifica dell'art. 15, comma 1.
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art.2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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