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Legge 1479/1960

Art. 9 — Le disposizioni necessarie per la formazione delle graduatorie di ammissione ai corsi, per l'espletamento dei…

ELI /it/legge/1960/12/06/1479/art/9parte di Legge 1479/1960
Art. 9. Le disposizioni necessarie per la formazione delle graduatorie di ammissione ai corsi, per l'espletamento dei concorsi, per lo svolgimento degli esami e dei corsi previsti negli articoli precedenti e la determinazione delle materie di esame sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sentito il parere del Consiglio di Stato.

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