Legge 1479/1960
Art. 8 — I vincitori dei concorsi di cui all'articolo precedente sono nominati, nell'ordine di graduatoria e con anzia…
Art. 8. I vincitori dei concorsi di cui all'articolo precedente sono nominati, nell'ordine di graduatoria e con anzianita' corrispondente alla data di approvazione della graduatoria medesima, tenenti in servizio permanente effettivo nell'arma di appartenenza anche in soprannumero ai relativi organici e sono ammessi a frequentare il corso biennale per il quale il concorso e' stato bandito. I tenenti che abbiano superato il corso sono impiegati nel rispettivo servizio tecnico, continuando ad appartenere all'arma di provenienza e restano in, tale posizione sino alla promozione a capitano. Non sono richiesti, per tale promozione, i periodi di comando e i corsi previsti dalla legge di avanzamento per i pari grado di arma. Nei ruoli degli ufficiali dei servizi tecnici e' lasciato vacante un numero di posti nell'organico complessivo dei capitani, dei maggiori e dei tenenti colonnelli corrispondente a quello dei tenenti impiegati nei servizi stessi. Dalla data di promozione al grado di capitano, gli ufficiali predetti sono trasferiti nel servizio tecnico relativo. Gli ufficiali che non abbiano superato il corso rimangono nell'arma di appartenenza sempre che non chiedano la cessazione dal servizio permanente; le eventuali eccedenze nell'arma sono riassorbite al verificarsi delle prime vacanze.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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