Legge 623/1959
Art. 15 — Tutte le somme gia' affluite al Tesoro o che affluiranno per i rientri per capitale od interessi, in relazion…
Art. 15. Tutte le somme gia' affluite al Tesoro o che affluiranno per i rientri per capitale od interessi, in relazione ai mutui ai sensi dell'articolo 26 della legge 8 marzo 1949, n. 75, sono destinate, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 1970, ad incremento del Fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio istituito con legge 27 dicembre 1956, numero 1457. Il tasso d'interesse annuo del 3 per cento per le operazioni di credito peschereccio, previsto dall'articolo 6 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, e' ridotto al 2 per cento e la riduzione ha effetto dal 1 gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge anche per i mutui gia' stipulati.
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Abroga · 1
- D.L. 83/06 — Misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0109)autoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (in SO n. 171, relativo alla G.U. 11/08/2012, n. 187), ha disposto (con l'art. 23, comma 7) l'abrogazione dell'intero provvedimento; (con…
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