Legge 623/1959
Art. 14 — Le operazioni di risconto di cui alla lettera a) e quelle di finanziamento di cui alla lettera b) dell'artico…
Art. 14. Le operazioni di risconto di cui alla lettera a) e quelle di finanziamento di cui alla lettera b) dell'articolo 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949, non potranno avere durata superiore ai 5 anni, qualunque sia la data dei corrispondenti prestiti concessi alle singole imprese.
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Abroga · 1
- D.L. 83/06 — Misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0109)autoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (in SO n. 171, relativo alla G.U. 11/08/2012, n. 187), ha disposto (con l'art. 23, comma 7) l'abrogazione dell'intero provvedimento; (con…
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