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Legge 623/1959

Art. 14 — Le operazioni di risconto di cui alla lettera a) e quelle di finanziamento di cui alla lettera b) dell'artico…

ELI /it/legge/1959/07/30/623/art/14parte di Legge 623/1959
Art. 14. Le operazioni di risconto di cui alla lettera a) e quelle di finanziamento di cui alla lettera b) dell'articolo 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949, non potranno avere durata superiore ai 5 anni, qualunque sia la data dei corrispondenti prestiti concessi alle singole imprese.

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