Legge 295/1958
Art. 19 — Alla tabella n
Art. 19. Alla tabella n. 1 annessa alla legge sono apportate le seguenti modifiche: QUADRO II. - Ruolo dell'Arma dei carabinieri. Alla colonna 5, in corrispondenza del grado di colonnello: la cifra "2" e' sostituita come segue: "2 o 3"; e' aggiunta l'indicazione della nota (q) da riportare in calce alla tabella con il seguente testo: "Ciclo di tre anni: due promozioni nel primo e nel secondo anno, tre promozioni nel terzo anno". Alla stessa colonna 5, in corrispondenza del grado di tenente colonnello: la cifra "6" e' sostituita come segue: "6 o 7"; e' aggiunta l'indicazione della nota (r) da riportare in calce alla tabella con il seguente testo: "Ciclo di tre anni, con inizio dall'anno 1960: 7 promozioni nel primo anno, 6 promozioni nel secondo e nel terzo anno". "In ciascuno degli anni 1958 e 1959 le promozioni sono 8". QUADRO IX. - Ruolo del Servizio automobilistico. Alla colonna 3, in corrispondenza dei gradi di tenente colonnello, capitano e tenente, dopo l'enunciazione dei periodi di comando e di attribuzioni specifiche richiesti ai fini dell'avanzamento sono aggiunte le parole: "o incarico equipollente". QUADRO X. - Ruolo del Servizio sanitario (ufficiali medici). Alla colonna 3, in corrispondenza del grado di capitano, il testo e' sostituito dal seguente: "due anni di dirigente del servizio sanitario presso reparti di truppa, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di tenente; superare il corso superiore di sanita'". QUADRO XIV. - Ruolo del Servizio di amministrazione. Alla colonna 3, in corrispondenza dei gradi di tenente colonnello e di capitano, dopo l'enunciazione dei periodi di attribuzioni specifiche richiesti ai fini dell'avanzamento, sono aggiunte le parole: "o incarico equipollente". QUADRO XV. - Ruolo del Servizio veterinario. Alla colonna 3, in corrispondenza dei gradi di tenente colonnello e di capitano, dopo l'enunciazione dei periodi di attribuzioni specifiche richiesti ai fini dell'avanzamento, sono aggiunte le parole: "o incarico equipollente". In calce alla tabella, il testo della nota (d) e' sostituito dal seguente: "Solo per i provenienti dai corsi dell'Accademia e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 65".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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