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Legge 295/1958

Art. 18 — Nell'art

ELI /it/legge/1958/02/27/295/art/18parte di Legge 295/1958
Art. 18. Nell'art. 195 e' aggiunto il seguente comma: "Le disposizioni del precedente comma non si applicano nei riguardi dell'ufficiale in servizio permanente effettivo non idoneo per avere rinunciato ai corsi o agli esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per avere presentato domanda di rinuncia all'avanzamento".

Modificato / richiamato da

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