Legge 126/1958
Art. 8 — Procedura per la classificazione delle strade comunali
Art. 8. (Procedura per la classificazione delle strade comunali). La classificazione delle strade comunali e' fatta con deliberazione del Consiglio comunale. La deliberazione e' pubblicata nell'albo pretorio del comune per 15 giorni consecutivi e gli interessati possono presentare opposizione entro i 15 giorni successivi alla scadenza di detto termine. La deliberazione e le eventuali opposizioni sono trasmesse alla Giunta provinciale amministrativa in sede amministrativa, per le sue definitive determinazioni.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice della Strada — Nuovo codice della strada.autoritativoha disposto (con l'art.231, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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