Legge 126/1958
Art. 7 — Strade comunali
Art. 7. (Strade comunali). In quanto non comprese negli articoli 2 e 4, sono comunali le strade che: a) congiungono il maggior centro del Comune con le sue frazioni, con la prossima stazione ferroviaria o tramviaria o automobilistica, con un aeroporto o con un porto marittimo, lacuale o fluviale, ovvero con le localita' che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettivita' comunale; b) congiungono le frazioni del Comune tra loro; c) le strade all'interno degli abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali o provinciali che attraversano abitati con popolazione non superiore a ventimila abitanti.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice della Strada — Nuovo codice della strada.autoritativoha disposto (con l'art.231, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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