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Legge 126/1958

Art. 5 — Procedura per la classificazione delle strade provinciali

ELI /it/legge/1958/02/12/126/art/5parte di Legge 126/1958
Art. 5. (Procedura per la classificazione delle strade provinciali). La classificazione di strade o di tronchi di esse fra le provinciali e' effettuata con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentite le Amministrazioni provinciali interessate, il Consiglio superiore dei lavori pubblici e, in caso di opposizione dell'Amministrazione provinciale, il Consiglio di Stato

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