Legge 126/1958
Art. 4 — Strade provinciali
Art. 4. (Strade provinciali). Sono provinciali le strade che: a) allacciano al capoluogo di Provincia, i capoluoghi dei singoli Comuni della rispettiva Provincia o piu' capoluoghi di Comuni tra di loro; b) allacciano alla rete statale e provinciale i capoluoghi di Comuni particolarmente importanti per popolazione o perche' sede di notevoli industrie o perche' centri di intensa attivita' commerciale o perche' centri climatici o turistici di notevole rilevanza; c) allacciano capoluoghi di Provincia o di Comuni importanti ai piu' vicini aeroporti, stazioni ferroviarie, porti marittimi, lacuali o fluviali; d) costituiscono diretti e importanti collegamenti tra strade provinciali, o sono riconosciute necessarie per la valorizzazione di importanti attivita' agricole.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice della Strada — Nuovo codice della strada.autoritativoha disposto (con l'art.231, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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