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Legge 126/1958

Art. 4 — Strade provinciali

ELI /it/legge/1958/02/12/126/art/4parte di Legge 126/1958
Art. 4. (Strade provinciali). Sono provinciali le strade che: a) allacciano al capoluogo di Provincia, i capoluoghi dei singoli Comuni della rispettiva Provincia o piu' capoluoghi di Comuni tra di loro; b) allacciano alla rete statale e provinciale i capoluoghi di Comuni particolarmente importanti per popolazione o perche' sede di notevoli industrie o perche' centri di intensa attivita' commerciale o perche' centri climatici o turistici di notevole rilevanza; c) allacciano capoluoghi di Provincia o di Comuni importanti ai piu' vicini aeroporti, stazioni ferroviarie, porti marittimi, lacuali o fluviali; d) costituiscono diretti e importanti collegamenti tra strade provinciali, o sono riconosciute necessarie per la valorizzazione di importanti attivita' agricole.

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