Legge 126/1958
Art. 25 — Copertura degli oneri finanziari
Art. 25. (Copertura degli oneri finanziari). Agli oneri finanziari dipendenti dall'applicazione dell'art. 20, per l'esercizio 1957-58 si provvedera' a carico del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo per provvedere ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice della Strada — Nuovo codice della strada.autoritativoha disposto (con l'art.231, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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