Legge 126/1958
Art. 24 — Strade di bonifica
Art. 24. (Strade di bonifica). Con il procedimento stabilito con l'art. 10 si provvede anche alla classificazione delle strade costruite come opere pubbliche di bonifica o a cura dello Stato, in base a disposizioni speciali o dalla Cassa per il Mezzogiorno gia' collaudate alla dati di entrata in vigore della presente legge.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice della Strada — Nuovo codice della strada.autoritativoha disposto (con l'art.231, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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