Legge 33/1957
Art. 15 — Alle riunioni del Consiglio e delle Commissioni che esso riterra' di costituire, hanno facolta' di intervenir…
Art. 15. Alle riunioni del Consiglio e delle Commissioni che esso riterra' di costituire, hanno facolta' di intervenire, senza diritto a voto, i presidenti delle Commissioni parlamentari e i membri del Governo. I presidenti di Commissione possono delegare un loro vicepresidente. Il Consiglio puo' chiedere che siano sentiti rappresentanti delle pubbliche Amministrazioni e persone ritenute dal Consiglio stesso particolarmente competenti nelle materie che formano oggetto delle discussioni. Le Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici sono tenute a fornire i dati e le informazioni che saranno richiesti dal Consiglio per il tramite dei Ministeri competenti.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- L. 936/12 — Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.autoritativoha disposto (con l'art. 26, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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