Legge 33/1957
Art. 14 — Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro si riunisce ogni qual volta una Camera o il Governo lo rich…
Art. 14. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro si riunisce ogni qual volta una Camera o il Governo lo richiedano, o per iniziativa del presidente o di almeno un quarto dei membri che ne faccia richiesta scritta. Il Consiglio e' convocato dal presidente, che stabilisce l'ordine del giorno delle singole riunioni.
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Abroga · 1
- L. 936/12 — Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.autoritativoha disposto (con l'art. 26, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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