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Legge 1368/1956

Art. 23 — La Cassa nazionale previdenza marinara rimborsera' allo Stato, per il personale trasferito in servizio perman…

ELI /it/legge/1956/11/27/1368/art/23parte di Legge 1368/1956
Art. 23. La Cassa nazionale previdenza marinara rimborsera' allo Stato, per il personale trasferito in servizio permanente, i contributi per l'assicurazione invalidita' e vecchiaia e superstiti versati dall'Amministrazione militare marittima.

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