Legge 1368/1956
Art. 22 — La misura dei contributi stabiliti dalle leggi sulle assicurazioni di cui al precedente articolo e per l'assi…
Art. 22. La misura dei contributi stabiliti dalle leggi sulle assicurazioni di cui al precedente articolo e per l'assistenza degli orfani dei lavoratori italiani nonche' l'importo della pensione sono determinati sulla base delle competenze mensili medie convenzionali di lire 24.000 per i secondi capi e sergenti e di lire 12.000 per i sottocapi e comuni. I contributi di cui al precedente comma sono dovuti dal primo giorno successivo al compimento del servizio corrispondente a quello della ferma della leva di mare e fino alla data in cui il volontario e' trasferito nel personale in congedo o nel servizio permanente. Il contributo di assicurazione invalidita' e vecchiaia per il servizio di cui alla lettera b) dell'art. 2 e' pari a tre quinti di quello previsto per il servizio di cui alla lettera a) dell'articolo stesso. Il versamento dei contributi e' effettuato a trimestri posticipati dall'Amministrazione militare marittima alla Cassa nazionale per la previdenza marinara, che ne effettua il riparto fra le gestioni di competenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Legge 1368/1956 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.