Legge 1137/1955
Art. 93 — L'avanzamento dei generali di divisione aerea e tenenti generali del Corpo del genio aeronautico, dei general…
Art. 93. L'avanzamento dei generali di divisione aerea e tenenti generali del Corpo del genio aeronautico, dei generali di brigata aerea e maggiori generali, dei colonnelli e dei tenenti colonnelli ha luogo a scelta. Gli ufficiali dei gradi predetti da iscrivere nei quadri di avanzamento ai sensi dell'art. 30, primo comma, lettera b), sono iscritti nei quadri stessi in ordine di ruolo, eccettuati i tenenti colonnelli del ruolo naviganti normale i quali sono iscritti in quadro nell'ordine della graduatoria di merito.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento e ha confermato l'abrogazione dell'art. 93.
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