Legge 1137/1955
Art. 92 — L'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica ha luogo: nel ruolo naviganti…
Art. 92. L'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica ha luogo: nel ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica sino al grado di generale di squadra aerea; nel ruolo ingegneri dei Corpo del genio aeronautico: nella categoria ingegneri sino al grado di generale ispettore per gli ingegneri aeronautici, edili, radioelettricisti e di armamento e sino al grado di maggior generale per i chimici; nella categoria geofisici sino al grado di colonnello; nel ruolo commissariato del Corpo di commissariato aeronautico e nel ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico, sino al grado di tenente generale; nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica, sino al grado di maggior generale; nel ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica, nelle categorie del ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico e nel ruolo amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico, sino al grado di tenente colonnello; nelle categorie del ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, sino al grado di capitano.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento e ha confermato l'abrogazione dell'art. 92.
↑ Tutti gli articoli di Legge 1137/1955 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.