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Legge 1137/1955

Art. 92 — L'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica ha luogo: nel ruolo naviganti…

ELI /it/legge/1955/11/12/1137/art/92parte di Legge 1137/1955
Art. 92. L'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica ha luogo: nel ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica sino al grado di generale di squadra aerea; nel ruolo ingegneri dei Corpo del genio aeronautico: nella categoria ingegneri sino al grado di generale ispettore per gli ingegneri aeronautici, edili, radioelettricisti e di armamento e sino al grado di maggior generale per i chimici; nella categoria geofisici sino al grado di colonnello; nel ruolo commissariato del Corpo di commissariato aeronautico e nel ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico, sino al grado di tenente generale; nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica, sino al grado di maggior generale; nel ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica, nelle categorie del ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico e nel ruolo amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico, sino al grado di tenente colonnello; nelle categorie del ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, sino al grado di capitano.

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