Legge 1137/1955
Art. 90 — Il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto presso unita' o reparti di imp…
Art. 90. Il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto presso unita' o reparti di impiego organicamente previsti, nell'esercizio di funzioni che comportino attribuzioni, oltre che disciplinari, di addestramento e di impiego. Il periodo di attribuzioni specifiche prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto presso reparti o enti organicamente previsti, nell'esercizio di funzioni proprie del ruolo e categoria di appartenenza. Il periodo di tempo trascorso nella carica di capo di stato maggiore dell'Aeronautica e' valido quale periodo di comando ai fini dell'avanzamento.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento e ha confermato l'abrogazione dell'art. 90.
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