Legge 1137/1955
Art. 89 — Gli ufficiali subalterni dei ruoli normali del genio navale e delle armi navali, reclutati in base all'art
Art. 89. Gli ufficiali subalterni dei ruoli normali del genio navale e delle armi navali, reclutati in base all'art. 37, lettera a), della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, dopo aver seguito presso l'Accademia navale, rispettivamente, il primo anno della scuola di ingegneria navale e il primo anno della scuola di applicazione di ingegneria, ramo industriale, debbono completare gli studi applicativi e conseguire la laurea in due anni decorrenti dalla loro iscrizione alle scuole di ingegneria dello Stato, compresa la sessione autunnale di esami dell'ultimo anno. Gli ufficiali subalterni del ruolo normale delle armi navali, reclutati in base all'art. 37-bis della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, debbono completare gli studi di applicazione e conseguire la laurea in ingegneria industriale in due anni decorrenti dalla loro iscrizione al politecnico, compresa la sessione autunnale di esame dell'ultimo anno. Gli ufficiali che non abbiano potuto completare gli studi in due anni sono ammessi a completarli in tre anni, purche' al termine del secondo anno, compresa la sessione autunnale di esami, abbiano sostenuto con esito favorevole gli esami relativi a dieci delle materie di insegnamento previste complessivamente per il secondo e terzo anno di studi applicativi dagli statuti delle scuole di ingegneria o del politecnico. Detti ufficiali sono pero' aggregati al corso successivo a quello cui appartengono. Gli ufficiali che non conseguano la laurea nel periodo di tempo previsto dal precedente comma o che, al termine del secondo anno, non abbiano superato gli esami indicati in detto comma, possono essere trasferiti, a domanda, nel ruolo speciale del rispettivo Corpo, con il proprio grado e la propria anzianita', previo parere della Commissione ordinaria di avanzamento, nel limite delle vacanze esistenti. Gli ufficiali che non siano trasferiti nei ruoli speciali ai sensi del precedente comma cessano dal servizio permanente effettivo e sono collocati nella categoria del congedo che ad essi compete in applicazione dell'art. 46 della legge sullo stato degli ufficiali, con decorrenza comunque non anteriore alla data di compimento della ferma contratta.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento e ha confermato l'abrogazione dell'art. 89.
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