Legge 1137/1955
Art. 86 — Al corso superiore e agli esami previsti dalla tabella n
Art. 86. Al corso superiore e agli esami previsti dalla tabella n. 2, annessa alla presente legge, ai fini dell'avanzamento a tenente di vascello del ruolo normale e a capitano del Corpo sanitario e del ruolo normale dei Corpi di commissariato e delle capitanerie di porto, prendono parte, rispettivamente, i sottotenenti di vascello provenienti dallo stesso corso dell'Accademia navale e i tenenti reclutati nel servizio permanente effettivo con lo stesso concorso, nonche' i sottotenenti di vascello e i tenenti che, ammessi nel servizio permanente effettivo in base a disposizioni speciali, siano stati classificati tra i pari grado provenienti da uno stesso corso dell'Accademia o reclutati con lo stesso concorso, con esclusione di coloro che, per qualsiasi causa, siano stati aggregati ai provenienti da un corso o concorso successivo. I sottotenenti di vascello del ruolo normale e i tenenti del Corpo sanitario e del ruolo normale dei Corpi di commissariato e delle capitanerie di porto che non superino, rispettivamente, il corso superiore e gli esami predetti neppure nella sessione di riparazione, in deroga all'art. 41 cessano dal servizio permanente effettivo e sono collocati nella categoria del congedo che ad essi compete in applicazione dell'art. 46 della legge sullo stato degli ufficiali, con decorrenza comunque non anteriore alla data di compimento della ferma contratta.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento e ha confermato l'abrogazione dell'art.86.
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