Legge 1137/1955
Art. 85 — L'avanzamento dei sottotenenti di vascello e dei tenenti, salvo il disposto del successivo comma, ha luogo ad…
Art. 85. L'avanzamento dei sottotenenti di vascello e dei tenenti, salvo il disposto del successivo comma, ha luogo ad anzianita'. L'avanzamento dei tenenti del Corpo equipaggi militari marittimi ha luogo a scelta. I tenenti da iscrivere nel quadro di avanzamento ai sensi dell'art. 30, primo comma, lettera b), sono iscritti nel quadro stesso in ordine di ruolo. I sottotenenti di vascello e i tenenti giudicati non idonei all'avanzamento sono nuovamente valutati in occasione della formazione del quadro ordinario di avanzamento successivo al quadro, ordinario o suppletivo, per il quale furono per la prima volta valutati. Se giudicati ancora non idonei all'avanzamento, detti ufficiali, ad eccezione di quelli appartenenti al Corpo equipaggi militari marittimi, cessano dal servizio permanente effettivo e sono collocati nella categoria, del congedo che ad essi compete in applicazione dell'art. 46 della legge sullo stato degli ufficiali.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento e ha confermato l'abrogazione dell'art.85.
Modifica · 1
- L. 295/02 — Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficialiautoritativoha disposto (con l'art. 8) la modifica dell'art. 85, ultimo comma.
↑ Tutti gli articoli di Legge 1137/1955 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.