Legge 1137/1955
Art. 56 — La proposta di avanzamento per meriti eccezionali e' formulata dal generale o ammiraglio in carica, dal quale…
Art. 56. La proposta di avanzamento per meriti eccezionali e' formulata dal generale o ammiraglio in carica, dal quale l'ufficiale gerarchicamente dipende ed e' corredata dei pareri delle ulteriori autorita' gerarchiche. Sulla proposta decide il Ministro, previo parere favorevole della Commissione superiore di avanzamento, espresso a unanimita' di voti. L'ufficiale riconosciuto dal Ministro meritevole dell'avanzamento per meriti eccezionali e' iscritto al primo posto nel quadro di avanzamento che sia formato dopo la data della decisione del Ministro. Se piu' ufficiali siano stati riconosciuti meritevoli dell'avanzamento per meriti eccezionali, essi sono iscritti in quadro, con precedenza sugli altri pari grado, in ordine di anzianita'. Il decreto di promozione per meriti eccezionali ne reca la motivazione.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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