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Legge 1137/1955

Art. 55 — L'avanzamento per meriti eccezionali puo' aver luogo nei riguardi dell'ufficiale che nell'esercizio delle sue…

ELI /it/legge/1955/11/12/1137/art/55parte di Legge 1137/1955
Art. 55. L'avanzamento per meriti eccezionali puo' aver luogo nei riguardi dell'ufficiale che nell'esercizio delle sue attribuzioni abbia reso eccezionali servizi all'Esercito, alla Marina o all'Aeronautica e che abbia dimostrato di possedere qualita' intellettuali, di cultura, professionali, tali da dare sicuro affidamento di adempiere in modo eminente le funzioni del grado superiore. Per essere proposto per l'avanzamento per meriti eccezionali l'ufficiale deve esser compreso nella prima meta' del ruolo del proprio grado, aver compiuto il prescritto periodo di comando o di attribuzioni specifiche e non aver gia' conseguito nel corso della carriera una promozione per meriti eccezionali.

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