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Legge 1137/1955

Art. 37 — La morte dell'ufficiale o la permanente inidoneita' fisica derivante da ferite, lesioni o malattie riportate …

ELI /it/legge/1955/11/12/1137/art/37parte di Legge 1137/1955
Art. 37. La morte dell'ufficiale o la permanente inidoneita' fisica derivante da ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e per causa di servizio, non impedisce la promozione, quando l'ufficiale avrebbe potuto conseguirla con anzianita' anteriore alla data del decesso o del sopravvenire della non idoneita'.

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