Legge 1137/1955
Art. 37 — La morte dell'ufficiale o la permanente inidoneita' fisica derivante da ferite, lesioni o malattie riportate …
Art. 37. La morte dell'ufficiale o la permanente inidoneita' fisica derivante da ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e per causa di servizio, non impedisce la promozione, quando l'ufficiale avrebbe potuto conseguirla con anzianita' anteriore alla data del decesso o del sopravvenire della non idoneita'.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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