Legge 1137/1955
Art. 36 — L'autorita', che ritenga che un dipendente ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento abbia perduto uno dei…
Art. 36. L'autorita', che ritenga che un dipendente ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento abbia perduto uno dei requisiti previsti dalla presente legge per l'avanzamento, deve inoltrare, nei riguardi dell'ufficiale stesso, proposta di cancellazione dal quadro. Sulla proposta, corredata dei pareri delle autorita' gerarchiche, decide il Ministro sentita la Commissione superiore di avanzamento, se si tratti di ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello o corrispondente, ovvero la Commissione ordinaria di avanzamento, se si tratti di ufficiale di altro grado. Fino a quando non intervenga la decisione del Ministro, gli effetti dell'iscrizione in quadro dell'ufficiale sono sospesi. L'ufficiale cancellato dal quadro e' non idoneo all'avanzamento. All'ufficiale e' data comunicazione dell'avvenuta cancellazione e dei motivi che l'hanno determinata.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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