Legge 1137/1955
Art. 27 — Gli elenchi e le graduatorie di merito, di cui agli articoli 24 e 25, sono sottoposti al Ministro, il quale l…
Art. 27. Gli elenchi e le graduatorie di merito, di cui agli articoli 24 e 25, sono sottoposti al Ministro, il quale li approva dopo avere eventualmente apportato, negli elenchi degli idonei e nelle graduatorie di merito, le esclusioni che giudica giuste e necessarie nell'interesse dell'Amministrazione. Gli ufficiali compresi negli elenchi degli idonei e nelle graduatorie di merito, approvati dal Ministro, sono idonei all'avanzamento. Gli ufficiali compresi negli elenchi dei non idonei, approvati dal Ministro, sono non idonei all'avanzamento.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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