Open·Parlamento
HomeNormeLegge 1137/1955Art. 27
Legge 1137/1955

Art. 27 — Gli elenchi e le graduatorie di merito, di cui agli articoli 24 e 25, sono sottoposti al Ministro, il quale l…

ELI /it/legge/1955/11/12/1137/art/27parte di Legge 1137/1955
Art. 27. Gli elenchi e le graduatorie di merito, di cui agli articoli 24 e 25, sono sottoposti al Ministro, il quale li approva dopo avere eventualmente apportato, negli elenchi degli idonei e nelle graduatorie di merito, le esclusioni che giudica giuste e necessarie nell'interesse dell'Amministrazione. Gli ufficiali compresi negli elenchi degli idonei e nelle graduatorie di merito, approvati dal Ministro, sono idonei all'avanzamento. Gli ufficiali compresi negli elenchi dei non idonei, approvati dal Ministro, sono non idonei all'avanzamento.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 1137/1955 · fonte Normattiva ↗

← Art. 26 Art. 28 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.