Open·Parlamento
HomeNormeLegge 1137/1955Art. 26
Legge 1137/1955

Art. 26 — Il punto di merito di cui al secondo comma dell'articolo 25 e' attribuito dalla Commissione con l'osservanza …

ELI /it/legge/1955/11/12/1137/art/26parte di Legge 1137/1955
Art. 26. Il punto di merito di cui al secondo comma dell'articolo 25 e' attribuito dalla Commissione con l'osservanza delle norme che seguono. Quando il giudizio riguardi ufficiali aventi grado non superiore a colonnello o corrispondente, ogni componente della Commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta per ciascun complesso di elementi di cui alle seguenti lettere: a) qualita' morali, di carattere e fisiche; b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra e qualita' professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all'esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche, al servizio prestato presso reparti o in imbarco; c) doti intellettuali e di cultura, con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami, esperimenti. Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere a), b), c) sono divise per il numero dei votanti, e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra di loro. Il totale cosi' ottenuto e' quindi diviso per tre, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla Commissione. Quando il giudizio riguardi ufficiali aventi grado di, generale di divisione e di brigata o ufficiali di grado corrispondente, ogni componente della Commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta in relazione agli elementi indicati nelle precedenti lettere a), b), c), considerati nel loro insieme; la somma dei punti cosi' assegnati e' divisa per il numero dei votanti, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla Commissione.

Modificato / richiamato da

Modifica · 1
Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 1137/1955 · fonte Normattiva ↗

← Art. 25 Art. 27 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.