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Legge 1137/1955

Art. 20 — L'ufficiale, per essere valutato per l'avanzamento ad anzianita' o a scelta, deve trovarsi compreso in apposi…

ELI /it/legge/1955/11/12/1137/art/20parte di Legge 1137/1955
Art. 20. L'ufficiale, per essere valutato per l'avanzamento ad anzianita' o a scelta, deve trovarsi compreso in apposite aliquote di ruolo stabilite dal Ministro, salvo che la presente legge non disponga altrimenti.

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