Legge 1137/1955
Art. 19 — I superiori gerarchici esprimono i giudizi sull'avanzamento nei riguardi dei sottotenenti e dei tenenti dell'…
Art. 19. I superiori gerarchici esprimono i giudizi sull'avanzamento nei riguardi dei sottotenenti e dei tenenti dell'Esercito, nonche' dei capitani di complemento dell'Esercito. Il Ministro stabilisce, con propria determinazione, i superiori gerarchici cui compete esprimere i giudizi sull'avanzamento.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento e ha confermato l'abrogazione dell'art. 19.
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