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Legge 1137/1955

Art. 190 — Gli organici degli ufficiali dell'Esercito stabiliti dall'art

ELI /it/legge/1955/11/12/1137/art/190parte di Legge 1137/1955
Art. 190. Gli organici degli ufficiali dell'Esercito stabiliti dall'art. 1 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, sono sostituiti da quelli indicati nella colonna n. 4 della tabella n. 1 annessa alla presente legge.

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