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Legge 1137/1955

Art. 189 — La Commissione ordinaria di avanzamento della Marina, quando esercita, le attribuzioni ad essa demandate dal …

ELI /it/legge/1955/11/12/1137/art/189parte di Legge 1137/1955
Art. 189. La Commissione ordinaria di avanzamento della Marina, quando esercita, le attribuzioni ad essa demandate dal testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914 e successive modificazioni, e' composta, oltre che dai membri di cui alle lettere a) e b) dell'art. 17, anche (la un ufficiale di grado non inferiore a colonnello destinato alla Direzione generale del Corpo equipaggi militari marittimi, e, a seconda che si tratti di nomina a sottotenente del Corpo equipaggi militari marittimi del ruolo servizi macchina, del ruolo servizi tecnici, del ruolo servizi contabili o del ruolo servizi portuali, rispettivamente, da un ufficiale di grado non inferiore a colonnello destinato alla Direzione generale delle costruzioni navali e meccaniche, delle armi ed armamenti navali, di commissariato militare marittimo, o all'Ispettorato generale delle Capitanerie di porto.

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