Legge 1137/1955
Art. 184 — Agli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito che, a partire dal 1945, abbiano superato il co…
Art. 184. Agli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito che, a partire dal 1945, abbiano superato il corso di stato maggiore e' concesso il vantaggio di carriera previsto dalla presente legge per i capitani che superino il corso di stato maggiore. A quelli di detti ufficiali che, a partire dal 1950 abbiano superato il corso superiore di stato maggiore e concesso, in aggiunta al vantaggio anzidetto, il vantaggio di carriera previsto dalla presente legge per i capitani che superino il corso superiore di stato maggiore. I vantaggi di cui al comma precedente sono attributi con i l'osservanza delle norme di cui all'art. 69, considerando acquisiti il titolo o i titoli alla data di entrata in vigore della presente legge. Se l'ufficiale rivesta a tale data il grado di maggiore, il vantaggio gli e' attribuito in misura ridotta alla meta'; se rivesta il grado di tenente colonnello, il vantaggio gli e' attribuito in misura ulteriormente ridotta del 5 per cento.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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