Legge 1137/1955
Art. 183 — E' abrogato l'ultimo comma dell'art
Art. 183. E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 9 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, quale risulta dall'art. 6 della legge 24 marzo 1942, n. 360. Agli ufficiali inferiori dell'Esercito in servizio permanente effettivo alla data di entrata in vigore della presente legge, che per effetto dell'abrogazione di cui al comma precedente possono conseguire avanzamento anche oltre il grado di capitano, si applicano, per la cessazione dai servizio permanente, nei gradi di subalterno e di capitano, i limiti di eta' gia' previsti per gli ufficiali a carriera limitata dalla legge sullo stato degli ufficiali.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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