Legge 1137/1955
Art. 179 — Gli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che abbiano prestato almeno sei …
Art. 179. Gli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che abbiano prestato almeno sei mesi di servizio presso unita', enti o reparti, mobilitati ed operanti durante la guerra 1940-45, possono, fino al 31 dicembre 1957, essere valutati per l'avanzamento anche se non siano in possesso delle condizioni prescritte ai fini dell'avanzamento dall'art. 113.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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