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Legge 1137/1955

Art. 179 — Gli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che abbiano prestato almeno sei …

ELI /it/legge/1955/11/12/1137/art/179parte di Legge 1137/1955
Art. 179. Gli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che abbiano prestato almeno sei mesi di servizio presso unita', enti o reparti, mobilitati ed operanti durante la guerra 1940-45, possono, fino al 31 dicembre 1957, essere valutati per l'avanzamento anche se non siano in possesso delle condizioni prescritte ai fini dell'avanzamento dall'art. 113.

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